Sul diritto di visita decide il giudice di merito – Corte di Cassazione – Ordinanza n. 24937/2019

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Affido condiviso non vuol dire trascorrere il medesimo tempo con entrambi i genitori. La regola, infatti, non esclude che il figlio possa essere collocato prevalentemente presso uno dei due genitori con uno specifico regime di visita per l’altro. Ed è il giudice di merito a stabilire in concreto le modalità di esercizio del diritto di visita sempre nel rispetto dell’esclusivo interesse del minore. È quanto ha affermato la prima sezione civile della Cassazione con l’ordinanza n. 24937/2019.

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Se la Chiesa dichiara nullo il matrimonio, stop all’assegno di mantenimento.

 

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Il matrimonio concordatario ovvero quello celebrato in Chiesa, con effetti anche civili, può essere dichiarato nullo da una sentenza del tribunale ecclesiastico, se sussistono alcuni motivi di particolare gravità, espressamente previsti dal Codice di Diritto Canonico, che permettono di considerarlo, quanto agli effetti, come se non fosse mai stato celebrato.
Si ricorda che, tra i più frequenti motivi di nullità del matrimonio ecclesiastico, vi sono l’esclusione di una delle finalità essenziali del matrimonio ovvero incapacità per insufficiente uso di ragione, incapacità per difetto di discrezione di giudizio, incapacità per cause di natura psichica, ignoranza, errore sulla persona del coniuge, dolo, condizione, timore o l’impotenza dell’uomo o della donna.
Una volta ottenuta la pronuncia di nullità del matrimonio da parte del tribunale ecclesiastico adito, è necessario ottenere anche il riconoscimento di tale sentenza al fine di procedere all’annotazione presso i registri dello stato civile. Continua a leggere

DIVORZIO: ASSEGNO DI MANTENIMENTO NEL CASO IN CUI IL CONIUGE BENEFICIARIO INSTAURI UNA NUOVA CONVIVENZA.

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In base all’art. 5, comma IV, della Legge 1 Dicembre 1970, n. 898, con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale può disporre l’obbligo di somministrare periodicamente l’assegno di mantenimento a favore del coniuge che non abbia mezzi adeguati di sostentamento o che comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive.

Tale somma sarà determinata tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, nonché del reddito di entrambi.

L’art. 5 della predetta Legge, al comma X, prevede altresì che l’obbligo di corresponsione dell’assegno cessi nel caso in cui il coniuge beneficiario passi a nuove nozze, fermo restando l’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli.

Tuttavia non è stata prevista una disciplina per le ipotesi in cui il coniuge instauri una convivenza di fatto senza convolare a nuove nozze.

Si è reso pertanto necessario l’intervento della Corte di legittimità per meglio definire tali casi.

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