Con l’ordinanza n. 4523 del 14.02.2019, la Corte di Cassazione, nel confermare una pronuncia della Corte d’Appello di Catania, ha ripreso il criterio del “tenore di vita goduto in costanza di matrimonio” ai fini della determinazione dell’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge.
Con la nota pronuncia della Suprema Corte n. 11504 del 10.05.2017, viene innovato il pregresso orientamento di legittimità all’esito di un percorso argomentativo che mette al centro il principio di auto responsabilità dei coniugi sullo sfondo di una concezione dell’istituto del matrimonio in linea con i tempi, così abbandonando il parametro del pregresso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio per adottare il nuovo criterio basato sull’adeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge richiedente l’assegno e sulla possibilità di procurarseli. Continua a leggere