La sentenza in esame innerva la specifica questione relativa all’inquadramento, rectius all’esatta identificazione patologica, della fattispecie giuridica costituita dalla mancata registrazione di un contratto di locazione di immobile ad uso non abitativo.
Orbene, ripercorrendo – lapidariamente – lo svolgimento processuale, è agevole riscontrare come parte attrice adiva l’Autorità Giudiziaria di Ravenna al fine di ottenere la risoluzione di un contratto locatizio, con contestuale richiesta risarcitoria del danno sofferto derivante da illegittima occupazione, cagionato dal convenuto, resosi gravemente inadempiente all’obbligazione fondamentale ex art 1587 c.c., per non aver “dato il corrispettivo nei termini convenuti“, propria del conduttore. Continua a leggere