Fondo patrimoniale: addio impignorabilità dei beni conferiti.
Il fondo patrimoniale è un istituto giuridico disciplinato dall’art. 167 c.c. in base al quale i coniugi possono riservare una parte del loro patrimonio a tutela dei bisogni della famiglia. Può avere ad oggetto sia beni immobili sia mobili iscritti in pubblici registri o titoli e tali beni rimangono di proprietà dei coniugi e gli eventuali frutti dagli stessi prodotti devono essere utilizzati per far fronte ai bisogni della famiglia. Inoltre non possono essere venduti né dati in pegno senza il consenso di entrambi i coniugi e, se ci sono figli minori, è necessaria l’autorizzazione del giudice per necessità o utilità evidente. Ma la conseguenza più importante di tale istituto giuridico è che i beni del fondo patrimoniale non possono essere oggetto di procedimento esecutivo e quindi aggrediti da eventuali creditori personali dei singoli coniugi.
Tale tutela non vale per tutti i tipi di debito, ma solo per quelli volti a soddisfare esigenze diverse dai “bisogni della famiglia” in quanto, per le obbligazioni assunte per le necessità familiari, possono essere aggrediti anche i beni oggetto del fondo patrimoniale. Continua a leggere