DIVORZIO: ASSEGNO DI MANTENIMENTO NEL CASO IN CUI IL CONIUGE BENEFICIARIO INSTAURI UNA NUOVA CONVIVENZA.

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In base all’art. 5, comma IV, della Legge 1 Dicembre 1970, n. 898, con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale può disporre l’obbligo di somministrare periodicamente l’assegno di mantenimento a favore del coniuge che non abbia mezzi adeguati di sostentamento o che comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive.

Tale somma sarà determinata tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, nonché del reddito di entrambi.

L’art. 5 della predetta Legge, al comma X, prevede altresì che l’obbligo di corresponsione dell’assegno cessi nel caso in cui il coniuge beneficiario passi a nuove nozze, fermo restando l’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli.

Tuttavia non è stata prevista una disciplina per le ipotesi in cui il coniuge instauri una convivenza di fatto senza convolare a nuove nozze.

Si è reso pertanto necessario l’intervento della Corte di legittimità per meglio definire tali casi.

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