Site icon Studio Legale Oss

RIFORMA PENALE: dopo la fiducia posta dal Governo la Camera approva il disegno di legge già votato dal Senato il 17 marzo 2017.

Ecco in breve alcuni punti salienti della riforma, da più parti criticata:

Sospensione del termine di prescrizione.

Dopo la sentenza di condanna di primo grado sono introdotte “parentesi di sospensionedei termini di prescrizione: 3 anni in totale (18 mesi tra primo grado e appello e 18 mesi fra appello e Cassazione).
In tal modo, successivamente all’appello presentato dal Pubblico Ministero o dall’Avvocato difensore, il giudizio di impugnazione avrà una durata ancor più lunga, con conseguente lesione del diritto costituzionalmente garantito del “giusto processo” e della ragionevole durata.

Termine di tre mesi per il P.M.

Con modifica all’art. 407 c.p.p. e l’aggiunta allo stesso di un comma 3 bis, la riforma prevede per il Pubblico Ministero, allo spirare del termine massimo per l’espletamento delle indagini preliminari, abbia un termine di ulteriori tre mesi per decidere se chiedere il rinvio a giudizio o l’archiviazione del procedimento

Delega al Governo per la riforma del processo penale e del’ordinamento penitenziario.

Punto fondamentale del ddl penale è la delega conferita al Governo per provvedere alla riforma del processo penale e dell’ordinamento penitenziario.

In particolare vi è:

Si allugano i tempi per l’opposizione della persona offesa.

A sguito della richiesta di archiviazione del P.M., con la riformma dell’art. 408, commi 3 e 3bis, la persona offesa personalmete ovvero a mezzo del suo Avvocato difensore potrà proporre opposizione nel termine di 20 giorni (e non più 10 giorni come nel previgente testo), ovvero 30 nel caso di violenza.

Scarica il testo integrale della riforma

codice-penale-e-di-procedura-la-riforma-e-legge

Summary
Review Date
Reviewed Item
riforma ordinamento penale
Author Rating
4
Exit mobile version