Ecco in breve alcuni punti salienti della riforma, da più parti criticata:
- Diritto sostanziale: la riforma introduce una nuova causa estintiva dei reati, modifica il regime della prescrizione dei reati, e inasprisce il trattamento sanzionatorio per i reati di furto, rapina e scambio elettorale politico-mafioso.
- Diritto processuale: la riforma interviene, fra gli altri, sulla disciplina della incapacità dell’imputato a partecipare al processo, del domicilio eletto, delle indagini preliminari (in particolare in materia di intercettazioni), e dell’archiviazione.
Sospensione del termine di prescrizione.
Dopo la sentenza di condanna di primo grado sono introdotte “parentesi di sospensione” dei termini di prescrizione: 3 anni in totale (18 mesi tra primo grado e appello e 18 mesi fra appello e Cassazione).
In tal modo, successivamente all’appello presentato dal Pubblico Ministero o dall’Avvocato difensore, il giudizio di impugnazione avrà una durata ancor più lunga, con conseguente lesione del diritto costituzionalmente garantito del “giusto processo” e della ragionevole durata.
Termine di tre mesi per il P.M.
Con modifica all’art. 407 c.p.p. e l’aggiunta allo stesso di un comma 3 bis, la riforma prevede per il Pubblico Ministero, allo spirare del termine massimo per l’espletamento delle indagini preliminari, abbia un termine di ulteriori tre mesi per decidere se chiedere il rinvio a giudizio o l’archiviazione del procedimento
Delega al Governo per la riforma del processo penale e del’ordinamento penitenziario.
Punto fondamentale del ddl penale è la delega conferita al Governo per provvedere alla riforma del processo penale e dell’ordinamento penitenziario.
In particolare vi è:
- una delega per la rifoma delle intercettazioni telefoniche, ciò anche al fine di impedire la pubblicazione sui giornali dei contenuti delle intercettazioni, in particolare se attinenti a persone oe/o fatti estranei alle indagini.
- Una delega per la rifoma del regime delle impugnazioni, limitando alcuni casi di ricorso per cassazione – le sentenze del giudice di pace potranno essere ricorribili solo per violazione di legge – ovvero di appello – il p.m. potrà appellare la sentenza di condanna solo in caso di modifica del titolo di reato.
- Semplificazione delle procedure di decisione del tribunale di sorveglianza; revisione delle modlità e dei presupposti delle misure alternative.
Si allugano i tempi per l’opposizione della persona offesa.
A sguito della richiesta di archiviazione del P.M., con la riformma dell’art. 408, commi 3 e 3bis, la persona offesa personalmete ovvero a mezzo del suo Avvocato difensore potrà proporre opposizione nel termine di 20 giorni (e non più 10 giorni come nel previgente testo), ovvero 30 nel caso di violenza.
Scarica il testo integrale della riforma
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