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Responsabilità medica: sulla colpa penale parola alle Sezioni Unite

Sulla colpa medica saranno le Sezioni unite a pronunciarsi. E non su un aspetto marginale, ma sulle conseguenze stesse della riforma del marzo scorso. La questione è stata sollevata d’ufficio e verrà trattata nell’udienza del 21 dicembre, l’ultima presieduta da Giovanni Canzio.

Nella lettera inviata ai vertici della Corte, il presidente della Quarta sezione sottolinea di trovarsi a dovere affrontare un procedimento relativo al reato di lesioni colpose a carico di un medico specialista in neurochirurgia; tra i motivi del ricorso c’è quello dell’osservanza delle linee guida da applicare nel trattamento della specifica patologia considerata.

Sul punto è intervenuta la legge Gelli Bianco, la n. 24 dell’8 marzo 2017, che ha cancellato la precedente disciplina datata 2012 (legge n. 189) che ha introdotto una causa di esclusione della punibilità per il medico imputato di omicidio colposo o lesioni personali colpose. Causa che scatta se l’evento si è verificato per imperizia, escluse le ipotesi di negligenza e imprudenza, e sono state rispettate le raccomandazioni contenute nelle linee guida o – in mancanza – le buone pratiche clinico assistenziali.

Come considerare però l’impatto delle modifiche? La Cassazione, ricorda la lettera, si è già divisa. Secondo una prima pronuncia la n. 28187 del 20 aprile 2017 la disciplina precedente era più favorevole perché aveva escluso la rilevanza penale delle condotte caratterizzate da colpa lieve in contesti regolati da linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.

Quella successiva ha eliminato la distinzione tra colpa lieve e colpa grave per l’attribuzione della responsabilità, dettando nello stesso tempo una nuova articolata disciplina sulle linee guida che rappresentano il parametro per la valutazione della colpa per imperizia in tutte le sue espressioni.

Una seconda sentenza, invece, la n. 50078 del 19 ottobre 2017, giudica la nuova disciplina come più favorevole, avendo previsto una causa di esclusione dalla punibilità a favore del medico che, a determinate condizioni opera su tutti i casi di imperizia, indipendentemente dal grado della colpa. Letture tanto diverse che hanno indotto i vertici della Corte a considerare rilevante la questione, sollevata in via preventiva, e ad affrontarla tra un mese a sezioni unite.

 

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Colpa medica
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Responsabilità medica
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