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L’adulterio commesso abitualmente nella casa familiare può configurare il reato di maltrattamenti in famiglia (Corte di Cassazione, Sez. III Penale, 3.04.2017, sentenza n. 16543). – Studio Legale OSS

Una recente pronuncia della Suprema Corte, Sezione III Penale, n. 16543 del 3 Aprile 2017, ha ritenuto sussistere il reato di maltrattamenti in famiglia, ex art. 572 c.p., nella condotta del marito il quale, avendo intrattenuto una relazione adulterina all’interno della casa coniugale, aveva provocato sofferenza ed umiliazione alla moglie.

Il reato in questione punisce chiunque, fuori dei casi indicati nell’art. 571 c.p., maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte.

È procedibile d’ufficio e prevede una pena da due a sei anni di reclusione.

Tale delitto viene pacificamente qualificato come un reato abituale a condotta plurima, in quanto per la sua consumazione è richiesta una reiterazione nel tempo di condotte omogenee, tuttavia non tipizzate ma ricondotte al generico termine di “maltrattamenti”.

La genericità della formula, usata nell’art. 572 c.p., sembra corrispondere ad una scelta legislativa precisa, in quanto i maltrattamenti possono concretizzarsi nelle forme più svariate, stante anche la difficoltà di  contenere in una formula legislativa le varie specie che tali maltrattamenti assumono in pratica.

Di conseguenza, condotte che, isolatamente considerate, non sarebbero punibili – come atti di infedeltà, di umiliazione generica, ecc. – potrebbero assumere rilevanza in presenza di alcuni presupposti.

Nella sentenza in commento, sono stati ritenuti significativi alcuni atti che, posti in essere reiteratamente seppur non riconducibili a singole fattispecie delittuose, erano stati idonei a cagionare nella vittima durevoli sofferenze fisiche e morali.

In particolare il marito, avendo da tempo intrattenuto una relazione extraconiugale all’interno della casa coniugale ed avendo altresì imposto alla moglie l’accettazione di tale situazione mediante minacce, causò alla vittima sofferenze fisiche e morali considerate riconducibili al reato di cui all’art. 572 c.p.

Sotto il profilo processuale è significativo sottolineare che la Suprema Corte, conformemente ad un orientamento costante della giurisprudenza di legittimità (Cass. Pen., S.U., 19.07.2012, n. 41461), ha ritenuto sufficienti le dichiarazioni rese dalla persona offesa che da sole possono essere poste a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale dell’imputato, senza necessità di applicare le regole probatorie di cui all’art. 192, commi III e IV c.p.p., che richiedono la presenza di riscontri esterni, purché venga rigorosamente vagliata la credibilità soggettiva della vittima e l’attendibilità intrinseca del suo racconto.

In conclusione, in base a quanto emerso dalla recente pronuncia della Corte di Cassazione, l’atto di infedeltà, che ex se è penalmente irrilevante ancorché moralmente censurabile, diventa un elemento rilevante al fine della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia, ex art. 572 c.p., purché abituale e idoneo a cagionare sofferenze fisiche e morali alla vittima.

Dott.ssa Claudia Vedovato – Studio Legale OSS

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Reato adulterio - Cassazione - Divorzio
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