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Se la Chiesa dichiara nullo il matrimonio, stop all’assegno di mantenimento.

 

Il matrimonio concordatario ovvero quello celebrato in Chiesa, con effetti anche civili, può essere dichiarato nullo da una sentenza del tribunale ecclesiastico, se sussistono alcuni motivi di particolare gravità, espressamente previsti dal Codice di Diritto Canonico, che permettono di considerarlo, quanto agli effetti, come se non fosse mai stato celebrato.
Si ricorda che, tra i più frequenti motivi di nullità del matrimonio ecclesiastico, vi sono l’esclusione di una delle finalità essenziali del matrimonio ovvero incapacità per insufficiente uso di ragione, incapacità per difetto di discrezione di giudizio, incapacità per cause di natura psichica, ignoranza, errore sulla persona del coniuge, dolo, condizione, timore o l’impotenza dell’uomo o della donna.
Una volta ottenuta la pronuncia di nullità del matrimonio da parte del tribunale ecclesiastico adito, è necessario ottenere anche il riconoscimento di tale sentenza al fine di procedere all’annotazione presso i registri dello stato civile.

Occorrerà quindi adire la Corte d’appello competente la declaratoria di validità mediante un procedimento detto “giudizio di delibazione”.

Se invece si vuole adire un Tribunale civile per ottenere unicamente una sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con tale pronuncia ne deriva il venir meno di tutti i diritti e doveri reciproci dei coniugi, ad eccezione dell’obbligo di pagamento di un assegno divorzile se ne sussistono i presupposti.

La differenza tra famiglia mai esistita (così dichiarata in seguito ad una sentenza di nullità matrimoniale da un tribunale ecclesiastico) e famiglia che ha cessato di esistere (in seguito ad una sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio) è significativa dal punto di vista  patrimoniale.

Si ricorda infatti che, se con il divorzio rimangono ancora alcuni obblighi economici di natura assistenziale, con la delibazione della sentenza di nullità i coniugi perdono qualsiasi rapporto di natura economica tra loro, in particolare con riferimento ai diritti-doveri di mantenimento ed alle aspettative successorie, fatti salvi gli effetti verso i terzi in buona fede e l’eventuale risarcimento per matrimonio putativo.

Pertanto vi potrebbe essere un evidente interesse da parte del coniuge economicamente più forte e, di conseguenza, obbligato civilmente a versare un assegno di mantenimento, ad adire il Tribunale Ecclesiastico per chiedere la declaratoria di nullità del matrimonio religioso per travolgere anche gli effetti civili.

La Suprema Corte ha dovuto in più occasioni affrontare tale spinoso argomento, in particolare in merito alla sorte da attribuire alle statuizioni economiche e patrimoniali contenute nella pronuncia di separazione personale dei coniugi o di divorzio e, di conseguenza, se permanga il diritto all’assegno di mantenimento riconosciuto ad uno degli ex coniugi, qualora sopraggiunga il provvedimento che attribuisce efficacia civile alla sentenza ecclesiastica di nullità del vincolo oppure venga meno in virtù dell’efficacia retroattiva della dichiarazione di invalidità originaria del matrimonio.

La giurisprudenza di legittimità ha distinto tre diverse situazioni: a) quando sia ancora pendente il giudizio di separazione personale; b) quando sia ancora pendente il giudizio di divorzio; c) quando si sia già formato il giudicato in ordine ad una precedente sentenza di divorzio.

Con riferimento alla prima di tali fattispecie, si è affermato che il riconoscimento degli effetti civili della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio non è precluso dalla preventiva instaurazione di un giudizio di separazione personale tra gli stessi coniugi dinanzi al giudice civile, perchè il giudizio e la sentenza di separazione personale hanno petitum e causa petendi, nonchè conseguenze giuridiche, del tutto diverse rispetto a quelle del giudizio e della sentenza che dichiarano la nullità del matrimonio (cfr. Cass. n. 3378 del 2012; Cass. n. 3339 del 2003).

Pertanto è stato ritenuto che, in pendenza del giudizio di separazione personale dei coniugi, debbano essere riconosciuti gli effetti civili alla sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, con decisione passata in giudicato e il giudizio di separazione viene meno per la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n 30496 del 2017; Cass. n. 10794 del 2013; Cass. n. 399 del 2010).

Circa la seconda ipotesi, si è opinato che tra il giudizio di nullità del matrimonio concordatario e quello avente ad oggetto la cessazione dei suoi effetti civili non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità, così che il secondo debba essere necessariamente sospeso, ex art. 295 c.p.c., a causa della pendenza del primo ed in attesa della sua definizione, trattandosi di procedimenti autonomi, sfocianti in decisioni di natura diversa ed aventi finalità e presupposti differenti, di specifico rilievo in ordinamenti distinti (cfr. Cass. 17969 del 2015; Cass. n. 2089 del 2014; Cass. n. 24990 del 2010; Cass. n. 11020 del 2005; Cass. n. 11751 del 2001).

Quanto, invece, alla terza, in un primo periodo, nel vigore del Concordato lateranense e fino alla sentenza 9 dicembre 1993 n. 12144, la Corte di cassazione ha sempre ritenuto che l’esistenza della pronuncia di divorzio non impedisse il successivo riconoscimento in sede civile della sentenza canonica di nullità del vincolo, che travolgeva il provvedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio con tutte le relative pronunce, comprese quelle di natura economica.

A sostegno di tale assunto veniva rilevato che la statuizione avente ad oggetto il divorzio non fa stato in ordine alla validità originaria del vincolo poiché, nonostante valga il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, in realtà, dinanzi al giudice del divorzio, in difetto di specifica eccezione sul punto, non si ha statuizione riguardo alla validità del matrimonio, con la conseguenza che il provvedimento che ne dichiara la cessazione degli effetti civili lascia impregiudicata detta questione.

L’orientamento sin qui descritto è mutato con la pronuncia della Suprema Corte del 23 marzo 2001, n. 4202, la quale, pur riconoscendo che giudizio di divorzio e giudizio di nullità presentano differenti petitum e causa petendi e che, dunque, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio non ostacola la delibazione della sentenza canonica di invalidità del vincolo, ha ritenuto, tuttavia, che, relativamente ai capi del provvedimento di divorzio contenenti statuizioni di natura economica, debba essere applicata la regola secondo cui, una volta accertata con sentenza passata in cosa giudicata la spettanza di un diritto, stanti gli effetti sostanziali del giudicato ex art. 2909 c.c., questa non è suscettibile di formare oggetto di un nuovo giudizio ” al di fuori degli eccezionali e tassativi casi di revocazione previsti dall’art. 395 c.p.c.”.

Ne deriverebbe l’intangibilità della pronuncia che attribuisce l’assegno di divorzio, una volta che sulla stessa si sia formato il giudicato, nonostante il sopravvenire della dichiarazione di invalidità originaria del vincolo.

Tale orientamento ha trovato seguito in alcune pronunce giurisprudenziali (cfr. Cass. n. 4795 del 2005; Cass. n. 3186 del 2008; Cass. n. 12989 del 2012; Cass. n. 21331 del 2013), le quali hanno ribadito che l’attribuzione di efficacia civile alla sentenza ecclesiastica di invalidità del vincolo coniugale può intervenire nonostante la presenza della pronuncia di divorzio, ma vengono, comunque, fatte salve le statuizioni economiche accessorie al provvedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio sulle quali si sia già formato il giudicato, in forza del principio contenuto nell’art. 2909 c.c..

Successivamente la Corte di Cassazione, con la pronuncia del 13.03.2015, n. 5133, torna a pronunciarsi sul punto e, confermando il principio sopra citato, si spinge otre.

Infatti, mentre fino ad allora il principio di inefficacia della nullità del matrimonio in riferimento ai provvedimenti economici si riferiva ad un’ipotesi in cui era intervento il divorzio, ora si estendeva anche alla fase separativa.

Una recente pronuncia della Suprema Corte, del 11.05.2018, n. 11553, ha fatto un passo indietro ribadendo l’orientamento consolidato sino alla sopra indica pronuncia del 2015.

In particolare, partendo dal presupposto che la separazione personale dei coniugi non elide, anzi, presuppone la permanenza del vincolo coniugale,  il dovere di assistenza materiale conserva la sua pienezza, determinandosi solo una sospensione dei doveri di natura personale.

Diversamente, nel caso di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, il rapporto matrimoniale si estingue definitivamente sia sul piano dello status personale dei coniugi sia nei loro rapporti economico patrimoniali, permanendo un diritto all’assegno divorzile solo nel caso in cui il beneficiario non abbia mezzi adeguati o comunque sia nell’impossibilità oggettiva di procurarseli.

Pertanto tali differenze non consentirebbero di equiparare gli effetti dell’intervenuta efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario  nello Stato Italiano sul giudicato riguardante le statuizioni economiche adottate nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e sulle statuizioni economiche accessorie al provvedimento di separazione.

Solo il passato in giudicato della sentenza di divorzio e la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio fanno venire meno il vincolo matrimoniale, che permane nel caso di sentenza di separazione passata in giudicato.

Di conseguenza, come confermato dalla Suprema Corte “a fronte del travolgimento del presupposto (permanenza del vincolo coniugale) dell’assegno di mantenimento conseguente alla sopravvenienza della dichiarazione ecclesiastica di nullità originaria di quel vincolo, non possono resistere le statuizioni economiche, relative al rapporto tra i coniugi, contenute nella sentenza di separazione, benché divenuta cosa giudicata” (Cass. Civ., Sez. I, Ord. n. 11553 del 11.05.2018).

Ne deriva che, nel caso di sopraggiunta delibazione di una sentenza di nullità matrimoniale emessa da un tribunale ecclesiastico, il coniuge beneficiario di un assegno di mantenimento stabilito con sentenza di separazione, passata in giudicato, perderebbe tale diritto.

Dott.ssa Claudia Vedovato

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