Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, vengono meno tutti i diritti e obblighi nascenti dal matrimonio, permanendo, ovviamente, in presenza di figli minori, l’esercizio della responsabilità genitoriale, con i relativi diritti e doveri da parte di entrambi gli ex coniugi, fra questi la corresponsione dell’assegno di divorzio.
Pur tuttavia, il Tribunale può sempre disporre l’obbligo per un coniuge di corrispondere periodicamente un assegno a favore dell’altro coniuge che non abbia mezzi adeguati di sostentamento, e ciò tenendo conto, ex art. 5 della Legge n. 898/70, delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio.
Secondo un precedente orientamento, le Sezioni Unite, con sentenza n. 2799 del 4 Aprile 1990, al fine della determinazione dell’assegno divorzile, stabilivano come parametro il “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”
La Corte di Cassazione, Sezione I, con la pronuncia n. 11504/2017, ha modificato tale orientamento giurisprudenziale.
In particolare la Corte ha ritenuto che il parametro del “tenore di vita goduto durante il matrimonio” non sia più un orientamento “attuale” e che, in verità, addirittura collida con l’istituto stesso del divorzio; ciò perché comporterebbe un’indebita ultrattività del vincolo matrimoniale poiché, in seguito allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, “… il rapporto matrimoniale si estingue non solo sul piano personale ma anche economico patrimoniale, sicchè ogni riferimento a tale rapporto finisce illegittimamente con il ripristinarlo, sia pure limitatamente alla dimensione economica del tenore di vita matrimoniale …”.
La sentenza in commento parte da una chiara distinzione tra i presupposti del riconoscimento dell’assegno al coniuge richiedente (l’an debeatur) e i presupposti della sua quantificazione (il quantum debeaur).
La Corte osserva che tale distinzione è necessaria poiché se il parametro del tenore di vita precedentemente goduto è attratto già nel giudizio sull’an debeatur, inevitabilmente sbiadisce e, in merito, viene ribadito che “… se il diritto all’assegno di divorzio è riconosciuto alla persona dell’ex coniuge nella fase dell’an debeatur, l’assegno è determinato esclusivamente nella successiva fase del quantum debeatur, non già in ragione del rapporto matrimoniale ormai definitivamente estinto, bensì in considerazione di esso nel corso di tale seconda fase …”.
Richiama poi la natura strettamente assistenziale dell’assegno di divorzio che trova fondamento nel dovere inderogabile di solidarietà economica, ex artt. 2 e 23 Cost., il cui adempimento è richiesto ad entrambi gli ex coniugi quali persone singole (e, di conseguenza, non in virtù del nucleo familiare creato con il vincolo matrimoniale poi sciolto) a tutela della persona economicamente più debole, definita solidarietà post-coniugale.
Alla luce di quanto sopra osservato, la Corte individua un nuovo parametro per la determinazione dell’assegno di divorzio che non dovrà più seguire il “tenore di vita goduto in costanza di matrimonio”, ma andrà individuato nel raggiungimento dell’indipendenza economica del richiedente.
In particolare, se è accertato che quest’ultimo è “economicamente indipendente” o è effettivamente in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto alcun assegno divorzile.
Ciò premesso, il Collegio individua i principali “indici” per accertare, nella fase di giudizio sull’an debeatur, la sussistenza o no dell’indipendenza economica dell’ex coniuge richiedente:
- Il possesso di redditi di qualsiasi specie;
- Il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari;
- Le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo;
- La stabile disponibilità di una casa di abitazione.
Infine, una volta accertata la sussistenza del diritto ad ottenere l’assegno di divorzio, per la determinazione del quantum andranno prese in considerazione le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, il reddito di entrambi e dovranno essere valutati tutti questi elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio.
In conclusione, la Suprema Corte ha voluto ribadire nella sentenza in commento che il divorzio è frutto di scelte definitive che ineriscono alla dimensione della libertà della persona ed implicano per ciò stesso l’accettazione da parte di ciascuno degli ex coniugi delle relative conseguenze anche economiche.
Dott.ssa Claudia Vedovato
Studio Legale OSS