La Suprema Corte, nella sentenza in commento, si è pronunciata in merito al contrasto che si era creato sulla possibilità di estendere la responsabilità dell’appaltatore ex art. 1669 c.c. anche agli interventi ulteriori realizzati nell’edificio rispetto all’originaria costruzione, esprimendo il seguente principio di diritto: “L’art. 1669 c.c. è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in generale, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, che rovinino o presentino evidente pericolo di rovina o gravi difetti incidenti sul godimento o sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest’ultimo”.
Si ricorda innanzitutto che l’art. 1669 c.c. è stato disposto in materia di appalto e, più precisamente, contempla una specifica responsabilità che va oltre e in aggiunta alla normale responsabilità per inadempimento contrattuale, prevista dagli art. 1667 e 1668 c.c., tant’è che da sempre la giurisprudenza (ma non l’unanimità della dottrina) ravvede nella norma in questione una fonte di responsabilità extracontrattuale. Continua a leggere