La recentissima sentenza emessa il 28 luglio 2017 n. 18891 dalla Corte di Cassazione Civile, Sezione Seconda, ha per oggetto una vicenda relativa ad un vizio presente su un immobile compravenduto; nello specifico, infiltrazioni d’acqua provenienti da un terrazzo a carico del locale sottostante.
In buona sostanza, l’acquirente, apprendeva, a distanza di due anni dal suddetto acquisto, che l’immobile presentava alcuni vizi, fino a quel momento rimasti occulti, causati da lavori di ristrutturazione eseguiti su indicazione di parte venditrice in epoca antecedente alla cessione dell’immobile.
L’acquirente, dopo aver tentato – vanamente – di ottenere un risarcimento in via stragiudiziale, instaurava un contenzioso presso la competente autorità giudiziaria invocando sia la garanzia per vizi, tipica della compravendita ex artt. 1490 c.c., sia la garanzia per rovina e difetti di cose immobili ex art. 1669 c.c. in materia di appalto in quanto le opere di ristrutturazione erano state eseguite sotto la direzione e controllo del venditore. Continua a leggere