La competenza territoriale relativa alla truffa on line è radicata nel luogo in cui è avvenuto l’accreditamento sulla carta di credito: è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione penale con sentenza n. 7294 del 15 febbraio 2017.
Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici di legittimità verte sul fenomeno – sempre più diffuso – delle truffe effettuate mediante l’utilizzo del commercio elettronico, la cui somma costituente l’ingiusto profitto viene accreditata su una carta di credito prepagata Postepay.
Detto accreditamento, rientrando in una riserva elettronica di valore monetario, si estrinseca in un potere d’acquisto pagato in via anticipata; da ciò ne deriva che, il conseguimento del profitto, da parte del truffatore, si verifica nel momento stesso in cui la persona truffata versa il denaro sulla Postepay indicata dal truffatore.
L’attenzione dei magistrati veniva dunque polarizzata sulla difficoltà di determinare l’organo giudiziale territorialmente competente, in considerazione dell’impossibilità di individuare, in un determinato luogo, la percezione dell’ingiusto profitto, in quanto “l’immediata disponibilità del denaro si verifica nel contesto di un circuito elettronico non spazialmente individuabile”.
Quanto appena osservato è di ostacolo all’applicazione della regola del locus commissi delicti (e più in generale dell’art. 8 del codice di procedura penale), secondo cui un reato si può considerare commesso nel luogo in cui il delitto è stato consumato.
Pertanto, Il Supremo Collegio ha sottolineato la necessità, nel caso in parola, di ricorrere ai suppletivi criteri di determinazione della competenza territoriale sanciti dall’art. 9 c.p.p., a norma dei quali è competente il Giudice dell’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione o dell’omissione della condotta criminosa, concludendo dunque per la territoriale competenza del Tribunale del luogo in cui è avvenuto l’accreditamento sulla carta di credito.
Dott. Federico Salvi
Studio Legale OSS